1. Domande di valore ridotto
Per gli importi che rappresentano dei debiti ad un valore inferiore a 10.000 Lei esiste un procedimento speciale disposto dal Nuovo Codice di procedura civile. Il procedimento di soluzione della domanda con valore ridotto viene fatto preponderentemente per iscritto e viene svolto senza la presenza delle parti in Camera di Consiglio. L’eventuale comparizione delle parti ha luogo solamente a titolo di eccezione. Le domande sono fatte in base ad un modullo prestabilito dalla legge, per accorciare il tempo di soluzione ed il procedimento di soluzione segue il modello domanda giudiziale-comparsa di risposta-risposta alla comparsa di risposta, pero` dalla pratica si nota che anche in questo procedimento si puo` prorogare il termine previsto dalla legge, il quale puo` arrivare ed anche superare 3 mesi. Viene accettata quale mezzo di prova la prova documentale. Trattandosi di un valore ridotto che non necessita parcorrere un previo procedimento , la tassa da bollo e` di quasi 50 lei per le domande fino a 2000 lei e 200 lei per le domande con valore tra 2000 e 10.000 lei.
2. Procedimento speciale di emissione dell’ordinanza di pagamento (decreto ingiuntivo)
Gli artt. 1014 – 1025 del Nuovo Codice di procedura civile prevedono la possibilità di emmettere un’ordinanza di pagamento per gli importi che possono essere provati con la prova documentale, ma solo dopo un rinvio della notifica attraverso la quale il debitore viene notificato, che in termine di 15 giorni dal suo ricevimento effettui il pagamento del debito. In questo momento, dobbiamo concedere una notevole attenzione al fatto che, se la comparsa di risposta viene depositata nel termine legale, il giudice emette un’ordinanza in seguito al giudizio della causa, che potrà essere impugnata con richiesta in annullamento; in caso contrario, il creditore puo` vincere in breve tempo, il mancato deposito della comparsa di risposta potendo essere considerato un riconoscimento delle pretese del creditore. In questo caso, verrà pagata solo una tassa da bollo fissa in importo di 200 lei indifferentemente del valore della lite ed in caso della domanda in annullamento di 100 lei.
3. Procedimento di diritto comune
Per i debiti per cui recupero occorre l’amministrazione di altri mezzi di prova a parte la prova documentale, quali: l’interrogatorio, la perizia tecnica o prova con testimoni, dobbiamo seguire il procedimento di diritto comune. Quindi, per ottenere un provvedimento giudiziario che costituisca titolo esecutorio che renda possibile il recupero del debito viene applicato questo procedimento, che, grazie a numerosi mezzi di prova rende un giudizio più ampio. La tassa da bollo che deve essere pagata all’ambito di questo procedimento è a seconda della lite. Dopo aver percorso qualunque procedimento dei cui sopra, nel caso in cui il debitore non intende sottoporsi alla delibera giudiziaria, seguirà la fase dell’esecuzione forzata.
4. L’esecuzione forzata
Ci sono delle situazioni in cui, il creditore possiede dei titoli esecutori del tipo del paghero` oppure assegno rifiutati dalla banca oppure un contratto di affitto o di prestito, conclusi in forma autentica, davanti al pubblico notaio, è sufficiente che il detentore del titolo, il creditore, si rivolgi ad un avvocato oppure che depositerà il titolo direttamente all’ufficiale giudiziario per iniziare il procedimento di esecuzione forzata.
Per gli importi che rappresentano dei debiti ad un valore inferiore a 10.000 Lei esiste un procedimento speciale disposto dal Nuovo Codice di procedura civile. Il procedimento di soluzione della domanda con valore ridotto viene fatto preponderentemente per iscritto e viene svolto senza la presenza delle parti in Camera di Consiglio. L’eventuale comparizione delle parti ha luogo solamente a titolo di eccezione. Le domande sono fatte in base ad un modullo prestabilito dalla legge, per accorciare il tempo di soluzione ed il procedimento di soluzione segue il modello domanda giudiziale-comparsa di risposta-risposta alla comparsa di risposta, pero` dalla pratica si nota che anche in questo procedimento si puo` prorogare il termine previsto dalla legge, il quale puo` arrivare ed anche superare 3 mesi. Viene accettata quale mezzo di prova la prova documentale. Trattandosi di un valore ridotto che non necessita parcorrere un previo procedimento , la tassa da bollo e` di quasi 50 lei per le domande fino a 2000 lei e 200 lei per le domande con valore tra 2000 e 10.000 lei.
2. Procedimento speciale di emissione dell’ordinanza di pagamento (decreto ingiuntivo)
Gli artt. 1014 – 1025 del Nuovo Codice di procedura civile prevedono la possibilità di emmettere un’ordinanza di pagamento per gli importi che possono essere provati con la prova documentale, ma solo dopo un rinvio della notifica attraverso la quale il debitore viene notificato, che in termine di 15 giorni dal suo ricevimento effettui il pagamento del debito. In questo momento, dobbiamo concedere una notevole attenzione al fatto che, se la comparsa di risposta viene depositata nel termine legale, il giudice emette un’ordinanza in seguito al giudizio della causa, che potrà essere impugnata con richiesta in annullamento; in caso contrario, il creditore puo` vincere in breve tempo, il mancato deposito della comparsa di risposta potendo essere considerato un riconoscimento delle pretese del creditore. In questo caso, verrà pagata solo una tassa da bollo fissa in importo di 200 lei indifferentemente del valore della lite ed in caso della domanda in annullamento di 100 lei.
3. Procedimento di diritto comune
Per i debiti per cui recupero occorre l’amministrazione di altri mezzi di prova a parte la prova documentale, quali: l’interrogatorio, la perizia tecnica o prova con testimoni, dobbiamo seguire il procedimento di diritto comune. Quindi, per ottenere un provvedimento giudiziario che costituisca titolo esecutorio che renda possibile il recupero del debito viene applicato questo procedimento, che, grazie a numerosi mezzi di prova rende un giudizio più ampio. La tassa da bollo che deve essere pagata all’ambito di questo procedimento è a seconda della lite. Dopo aver percorso qualunque procedimento dei cui sopra, nel caso in cui il debitore non intende sottoporsi alla delibera giudiziaria, seguirà la fase dell’esecuzione forzata.
4. L’esecuzione forzata
Ci sono delle situazioni in cui, il creditore possiede dei titoli esecutori del tipo del paghero` oppure assegno rifiutati dalla banca oppure un contratto di affitto o di prestito, conclusi in forma autentica, davanti al pubblico notaio, è sufficiente che il detentore del titolo, il creditore, si rivolgi ad un avvocato oppure che depositerà il titolo direttamente all’ufficiale giudiziario per iniziare il procedimento di esecuzione forzata.